(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
                     n. 19 del 28 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.  La  Regione  Liguria,  in  armonia  con i principi di cui alla
normativa  comunitaria  e  nazionale  per  gli aspetti di competenza,
sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca
anche  mediante  la promozione di forme idonee di turismo legate alla
terra e al mare, al fine di:
    a)  tutelare,  qualificare  e  valorizzare  le specifiche risorse
agricole e della pesca;
    b)   tutelare,  qualificare  e  valorizzare  le  attivita'  degli
agricoltori e dei pescatori;
    c)  favorire  il  mantenimento  delle  attivita' umane nelle zone
rurali;
    d)   favorire  la  multifunzionalita'  degli  agricoltori  e  dei
pescatori;
    e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualita'
e le connesse tipicita' enogastronomiche;
    f)  conservare  le  tradizioni culturali del mondo rurale e della
pesca attraverso una corretta educazione alimentare;
    g)  preservare  il  patrimonio  rurale,  ambientale  ed  edilizio
tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
    h)  migliorare  l'offerta  e  la  qualita'  dei servizi resi agli
utenti.