(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 28 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di: a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca; b) tutelare, qualificare e valorizzare le attivita' degli agricoltori e dei pescatori; c) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle zone rurali; d) favorire la multifunzionalita' degli agricoltori e dei pescatori; e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualita' e le connesse tipicita' enogastronomiche; f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare; g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarita' paesaggistiche; h) migliorare l'offerta e la qualita' dei servizi resi agli utenti.